L'accertamento di conformità è lo strumento previsto per legittimare interventi realizzati in assenza o difformità di permesso di costruire oppure in assenza o difformità di scia. Si può richiedere il rilascio del permesso di costruire in sanatoria o l'attestazione di conformità in sanatoria, a condizione che gli interventi abusivi realizzati siano conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della loro realizzazione che al momento della presentazione della domanda di sanatoria (Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 209).
Alla domanda di sanatoria consegue:
- il rilascio del permesso di costruire in sanatoria
- il rilascio dell’attestazione di conformità in sanatoria.
Il rilascio del permesso di costruire in sanatoria o dell'attestazione di conformità in sanatoria è subordinato al pagamento di una sanzione.
Approfondimenti
il rilascio del permesso di costruire in sanatoria è subordinato al pagamento di una oblazione pari a quella prevista dalla Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 209, com. 5.
Il rilascio dell’attestazione di conformità in sanatoria è subordinato al pagamento di una sanzione amministrativa determinata dal Comune, da 1.000,00 € a 5.164,00 €, in base alla natura e alla consistenza dell’abuso (Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 209, com. 6).
Il calcolo degli eventuali oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione (complessivamente contributo di costruzione) deve essere allegato alla domanda.
Il pagamento deve essere effettuato con le modalità previste dalle vigenti normative. Il Comune può comunque richiedere eventuali integrazioni. Il contributo di costruzione, è corrisposto al Comune al momento della presentazione della domanda (Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 209, com. 7), a meno che non sia applicata una rateizzazione.