Comunicare l'inizio dei lavori per interventi di edilizia libera (CIL)

Comunicare l'inizio dei lavori per interventi di edilizia libera (CIL)

Per i seguenti interventi l'inizio dei lavori deve essere comunicato dall'interessato all'Amministrazione comunale, senza dover attendere il rilascio di un titolo abilitativo (Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 136, com. 2):

  • le opere necessarie a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità, comunque entro un termine non superiore a centottanta giorni, comprensivi dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 6, com. 1, let. e-bis)
  • le installazioni stagionali, destinate ad essere integralmente rimosse entro un termine non superiore a centottanta giorni, poste a corredo di attività economiche, esercitate anche nell'ambito dell'attività agricola, come esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, spettacoli viaggianti, costituite da elementi facilmente amovibili tipo pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o di strutture stabilmente ancorate al suolo
  • i manufatti aziendali temporanei realizzati con strutture in materiale leggero e semplicemente ancorati a terra senza opere murarie per un periodo non superiore a due anni, comprese le serre con le stesse caratteristiche (Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 70, com. 1).

Approfondimenti

Acquisizione delle autorizzazioni preliminari all'intervento edilizio

In caso di presentazione contestuale della comunicazione e dell'istanza di acquisizione di tutti gli atti di assenso necessari, è possibile dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso.

Sanzione per mancata comunicazione

La mancata comunicazione di inizio dei lavori comporta una sanzione pecuniaria di 1.000,00 €.

L’importo della sanzione è ridotto di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.

Inizio e fine dei lavori

I lavori dovranno iniziare nel giorno indicato all'interno della modulistica e le opere dovranno essere rimosse quando non sono più necessarie.

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Aree tematiche: Casa
Sezioni: Istanze edilizie

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Ultimo aggiornamento: 18/07/2024 20:01.05