La mobilità dei nuclei familiari è attivata su domanda degli assegnatari o d'ufficio ed è disciplinata dai comuni in forma associata nell'ambito territoriale di riferimento (Legge regionale 02/01/2019, n. 2, art. 19).
In corso di assegnazione è consentito agli assegnatari di presentare domanda di mobilità relativamente all’alloggio utilizzato (Legge regionale 02/01/2019, n. 2, art. 20).
È inoltre possibile, previo accordo con il soggetto gestore, il cambio consensuale di alloggi tra nuclei familiari assegnatari (Legge regionale 02/01/2019, n. 2, art. 21).
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Ultimo aggiornamento: 18/07/2024 20:01.05