Autorizzazione unica (AU) per impianti alimentati da fonti rinnovabili

Autorizzazione unica (AU) per impianti alimentati da fonti rinnovabili

Il procedimento di autorizzazione unica è normato a livello statale dal Decreto legislativo 29/12/2003, n. 387, art. 12, com. 3 e dal Decreto legislativo 03/03/2011, n. 28, art. 5 e a livello regionale dalla Legge regionale 24/02/2005, n. 39, art. 13.

L’autorizzazione unica costituisce titolo alla costruzione ed esercizio degli impianti e di tutte le opere connesse, oltre che provvedimento conclusivo di un procedimento unificato in cui partecipano tutte le amministrazioni e gli enti interessati dall'intervento. Con l’autorizzazione unica sono quindi rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell’impianto, comprese quelle paesaggistiche e ambientali. L’autorizzazione energetica può costituire anche variante agli strumenti urbanistici.

La domanda di autorizzazione unica è presentata dal proponente un impianto di produzione energia elettrica da fonti rinnovabili ed è trasmessa alla Regione tramite PEC utilizzando la modulistica approvata con Deliberazione della Giunta regionale 15/12/2015, n. 1227, Allegato E.

Ultimo aggiornamento: 18/07/2024 20:01.05