Per tutti i procedimenti edilizi soggetti a titolo abilitativo i lavori devono terminare entro tre anni dalla data di inizio dei lavori.
Dopo questo termine nessun lavoro potrà essere effettuato fino a quando:
- non sia concessa una proroga del permesso di costruire (solo per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare oppure in considerazione della mole o delle particolari caratteristiche tecnico costruttive dell’opera)
- non sia rilasciato un nuovo permesso di costruire
- non sia stata presentata una nuova segnalazione certificata di inizio attività.
È obbligatorio presentare la comunicazione di fine dei lavori per il permesso di costruire e la segnalazione certificata di inizio attività edilizia, mentre può invece presentata facoltativamente per gli altri procedimenti.
Ultimo aggiornamento: 18/07/2024 14:31.06