Nuova modalità di compilazione delle pratiche telematiche!

A partire dalla settimana del 09/12/2024 abbiamo introdotto una nuova e innovativa modalità di compilazione delle pratiche telematiche, basata su “fasi di compilazione”, che consentirà di semplificare e migliorare significativamente la user experience.
Per presentare un'istanza telematica dovrai per prima cosa compilare e salvare il modulo principale. Una volta compilato, il portale ti guiderà in tutte le fasi necessarie per completare la presentazione della tua pratica come la compilazione di eventuali moduli secondari e il caricamento di documenti.
Per maggiori dettagli guarda il breve video di presentazione.

Comunicare le dimissioni volontarie

Comunicare le dimissioni volontarie

I dipendenti di una Pubblica Amministrazione che intendono dimettersi devono comunicarlo appositamente all'ente.

L’Amministrazione può rifiutare le dimissioni solo se:

  • non è decorso il giusto tempo di preavviso
  • c’è un procedimento disciplinare a carico del dipendente pubblico, avviato prima delle sue dimissioni.

Le dimissioni volontarie non hanno effetto immediato. Il dipendente è infatti tenuto a rispettare dei termini di preavviso che sono definiti nel Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali, per il biennio economico 2004-2005, art 12 e che variano in base all'anzianità del dipendente e al ruolo ricoperto nell'Amministrazione:

  • entro 30 giorni per i dipendenti che hanno cinque anni di anzianità di servizio
  • entro 45 giorni per i dipendenti che hanno dieci anni di anzianità di servizio
  • entro 60 giorni per i dipendenti che hanno più di dieci anni di anzianità di servizio.

Se un dipendente non dovesse rispettare i termini di preavviso, dall'ultima busta paga gli verrà decurtato l'importo pari all'indennità di preavviso, ossia la retribuzione che avrebbe ottenuto nei giorni di preavviso che non ha rispettato.

Approfondimenti

Il periodo di preavviso

Durante il periodo di preavviso i dimissionari non possono usufruire:

  • delle ferie maturate, che a fine rapporto saranno regolarmente pagate
  • del congedo matrimoniale, che prorogherebbe la data di risoluzione del rapporto di lavoro.
Le dimissioni per pensionamento

I lavoratori pubblici che intendono andare in pensione devono presentare le dimissioni con sei mesi di anticipo rispetto alla data prevista per la pensione.

Una volta ricevuta la domanda di pensionamento, l'Amministrazione tramite INPS:

  • controlla che i versamenti contributivi siano regolari
  • procede a eventuali correzioni se ci sono periodi di servizio o retribuzioni mancanti o incompleti
  • liquida la pensione.
Le dimissioni per l'assunzione in una nuova Pubblica Amministrazione

I dipendenti assunti da una nuova Amministrazione devono dimettersi dall'Amministrazione originaria e possono avvalersi del diritto di conservazione del posto.

Significa che, durante il periodo di prova nella nuova Amministrazione, il dipendente può "conservare" il proprio posto nell'Amministrazione originaria, senza però essere retribuito. In questo modo, se il lavoratore non dovesse superare il periodo di prova nella nuova Amministrazione, può fare domanda per rientrare nella qualifica e nel profilo che occupava prima delle dimissioni nell'Amministrazione originaria.

La revoca delle dimissioni

Le dimissioni sono un atto unilaterale recettizio per cui non serve l'approvazione dell'amministrazione. Le dimissioni sono quindi irrevocabili ed efficaci dal momento in cui l'Amministrazione ne viene a conoscenza.

Per revocare le proprie dimissioni è invece necessario il consenso dell'ente. 

In ogni caso, la retribuzione non sarà corrisposta per il periodo in cui è mancata la prestazione.

La ricostituzione del rapporto di lavoro

Il dipendente che ha presentato le proprie dimissioni può richiedere di ricostituire il rapporto di lavoro.

La richiesta deve essere presentata entro cinque anni dalla data delle dimissioni.

Se accolta, il dipendente sarà ricollocato nella medesima o corrispondente posizione ricoperta al momento delle dimissioni, secondo il sistema di classificazione applicato nell’Amministrazione.

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Ultimo aggiornamento: 18/01/2024 14:37.55