In caso di interventi edilizi realizzati in assenza o in difformità di segnalazione certificata di inizio attività, il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere l’attestazione di conformità in sanatoria, se l’intervento risulta conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione, sia al momento della presentazione della domanda.
In presenza dei presupposti previsti dalla normativa all’istanza di sanatoria consegue il rilascio dell’attestazione di conformità in sanatoria per gli interventi previsti dall’articolo 135, diversi da quelli di cui alla lett. a) della Legge regionale 10/11/2014, n. 65 (interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all’adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili).
In Comune di Cecina …
Si ricorda che la procedura prevede la firma digitale di tutti i soggetti coinvolti, che potrà essere sostituita da parte del tecnico che procede all'invio della pratica compilando la dichiarazione sostitutiva del procuratore. Tale dichiarazione dovrà riportare tutti i nominativi dei soggetti coinvolti con allegato i relativi documenti di identità.
Sulla richiesta di attestazione di conformità in sanatoria il comune si pronuncia entro sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza, completa di tutta la documentazione necessaria o dal ricevimento della documentazione integrativa richiesta dal responsabile del procedimento (Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 209, com. 6).
Marca da bollo (per la richiesta) | 16,00 € | |
Diritti di segreteria o istruttoria | 150,00 € | |
Marca da bollo (per il rilascio) | 16,00 € |