Le barriere architettoniche sono ostacoli fisici e senso-percettivi che impediscono alle persone con disabilità di muoversi liberamente. Le barriere architettoniche possono essere:
- ostacoli fisici che impediscono o limitano gravemente la deambulazione autonoma e sicura, per esempio scale di accesso o rampe con eccessiva pendenza
- ostacoli localizzativi che impediscono o rendono difficoltoso, in mancanza di accorgimenti tecnici e segnalazioni, l’orientamento, per esempio l'assenza di apposite segnalazioni sonore e luminose
- mancanza di attrezzature che garantiscono la piena fruibilità degli spazi, per esempio i corrimano.
Il cittadino con una disabilità certificata (certificato di invalidità o certificato del medico di famiglia) che intende sostenere una spesa per l’abbattimento delle barriere architettoniche, può richiedere un contributo economico.
Per maggiori informazioni consulta la Legge regionale del 09/09/1991, n. 47, art. 5-quater
Approfondimenti
Chi può presentare la domanda
Possono presentare domanda per accedere ai contributi previsti dall'articolo e e dal titolo I bis della Legge regionale del 09/09/1991, n. 47
- le persone disabili che abbiano la residenza anagrafica negli edifici interessati dagli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche
- le persone disabili che assumano la residenza anagrafica negli edifici interessati dagli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche entro tre mesi dal momento della comunicazione del comune dell'ammissione al contributo quale beneficiario
- coloro che esercitano la tutela, potestà ovvero l'amministratore di sostegno delle persone disabili.
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Ultimo aggiornamento: 31/10/2023 12:31.06