Cambiare la destinazione d'uso di un immobile

Cambiare la destinazione d'uso di un immobile

La destinazione d’uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile (Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 99, com. 4). Le previsioni degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica e la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni sono definiti in riferimento alle categorie funzionali elencate dalla Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 99, com. 1:

  • residenziale
  • industriale e artigianale
  • commerciale al dettaglio
  • turistico-ricettiva
  • direzionale e di servizio
  • commerciale all’ingrosso e depositi
  • agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.

Il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito mentre il mutamento delle destinazioni d'uso da una all'altra delle categorie funzionali costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso.

Approfondimenti

Cambiare la destinazione d'uso di un immobile con opere edili

I mutamenti di destinazione d’uso di immobili, o di loro parti, conformi alle previsioni degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica e alla disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, connessi alla realizzazione di opere edilizie, non mutano la qualificazione dell’intervento e sono ammessi anche nell’ambito di piani attuativi in corso di esecuzione.

Cambiare la destinazione d'uso di un immobile senza opere edili

I mutamenti di destinazione d'uso di immobili, o di loro parti, che non comportano la realizzazione di opere edilizie sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 135, com. 2, let. e-bis).

I mutamenti devono essere conformi alle previsioni degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica e alla disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, alla normativa igienico-sanitaria e alle limitazioni delle destinazioni d’uso dei beni culturali (Decreto legislativo 22/1/2004, n. 42, art. 20, com. 1).

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Ultimo aggiornamento: 18/07/2024 20:01.05