La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) abilita a iniziare gli interventi indicati dalla Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 135, com. 2:
- interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche se comportano aumento dei volumi esistenti oppure deroga agli indici di fabbricabilità
- interventi di manutenzione straordinaria che coinvolgono le strutture degli edifici
- interventi di restauro e di risanamento conservativo che coinvolgono le strutture degli edifici
- interventi di ristrutturazione edilizia conservativa compresi gli interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi
- interventi pertinenziali che comportano la realizzazione di un volume aggiuntivo non superiore al 20 per cento della volumetria complessiva dell’edificio all'interno del resede di riferimento o in aderenza all'edificio principale. E' compresa la demolizione di volumi secondari che fanno parte di una stesso organismo edilizio e la loro ricostruzione all'interno del resede di riferimento e i volumi tecnici sulla copertura dell'edificio principale
- mutamenti di destinazione d’uso di immobili, o di loro parti, senza opere edilizie, nei casi individuati dalla disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni
- demolizioni di edifici o di manufatti non contestuali alla ricostruzione o ad interventi di nuova edificazione
- installazione di manufatti per l’attività agricola amatoriale, per il ricovero di animali domestici e per esigenze venatorie (con le modalità costruttive indicate dalla Deliberazione della Giunta regionale 25/08/2016, n. 63/R, art. 12 e 13)
- installazione di manufatti per gli appostamenti fissi autorizzati per l’esercizio dell’attività venatoria con caratteristiche indicate dalla Legge regionale 12/01/1994, n. 3, art. 34, com. 6-quater
- le opere individuate dal piano antincendi boschivi (AIB) se non sono riconducibili a attività edilizia libera
- installazione di manufatti e impianti per la produzione, stoccaggio e distribuzione di energia nei casi previsti dalla Legge regionale 24/02/2005, n. 39, art. 16
La SCIA può essere presentata anche nei seguenti casi:
- in variante al permesso di costruire
- in alternativa al permesso di costruire.
Approfondimenti
Sono realizzabili mediante SCIA con sospensione dei lavori, le varianti in corso d’opera ai permessi di costruire che interessano gli interventi indicati dalla Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 135, com. 2, e che risultano conformi alle prescrizioni contenute nel permesso di costruire.
Le varianti in corso d’opera al permesso di costruire non comportano la sospensione dei relativi lavori se ricorrono tutte le seguenti condizioni:
- sono conformi agli strumenti comunali della pianificazione urbanistica, al regolamento edilizio e non sono in contrasto con le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire
- non comportano modifiche della sagoma dell’edificio se sottoposto a vincolo o ricade in zona omogenea A o altra zona assimilata dagli strumenti comunali della pianificazione urbanistica, né introducono innovazioni che incidono sulle quantità edificabili consentite dagli strumenti comunali della pianificazione urbanistica, o che comportano incrementi di volumetria, oppure che incidono sulle dotazioni di standard
- nel caso in cui riguardino immobili o aree tutelati ai fini idrogeologici, ambientali, o soggetti a norme di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico, sono realizzate a seguito dell’acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli e dalle altre normative di settore
- nel caso in cui riguardino l’aspetto esteriore di immobili o aree tutelate ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio del Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, sono realizzate a seguito del rilascio della relativa autorizzazione, oppure hanno ad oggetto interventi non soggetti ad autorizzazione.
Inoltre non comportano la sospensione dei lavori le varianti in corso d’opera che non si configurano come una variazione essenziale al permesso di costruire.
La SCIA può essere utilizzata in alternativa al permesso di costruire (Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 134, com. 2) al di fuori delle zone omogenee A o zone assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica per:
- interventi di ristrutturazione edilizia che comportano modifiche del volume o dei prospetti, che cambiano la destinazione d’uso di immobili, o gli interventi che cambiano la sagoma di fabbricati sottoposti a vincolo
- interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica quando derivano da piani attuativi con precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive
- interventi di nuova costruzione in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali con precise disposizioni plano-volumetriche
- serre e altri manufatti realizzati con strutture in materiale leggero e semplicemente ancorati a terra senza opere murarie per un periodo superiore a due anni
- le addizioni volumetriche agli edifici esistenti realizzate mediante ampliamento volumetrico all'esterno della sagoma esistente
- interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva.
È possibile presentare la segnalazione per lavori in corso di esecuzione, o per la sanatoria di interventi già realizzati, se questi sono conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della presentazione della richiesta, sia al momento della realizzazione (Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 209).
In presenza dei presupposti previsti dalla normativa all’istanza di sanatoria consegue il rilascio dell’attestazione di conformità in sanatoria per gli interventi previsti dall’articolo 135, diversi da quelli di cui alla lett. a) della Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 209, com. 6. Il rilascio dell’attestazione di conformità in sanatoria è subordinato al pagamento di una sanzione amministrativa determinata dal Comune in base alla natura e alla consistenza dell’abuso.
Prima della presentazione, l'interessato può chiedere allo sportello unico di acquisire le autorizzazioni preliminari all'intervento edilizio (Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 147): in questo caso si tratta di SCIA condizionata e sarà lo sportello unico a comunicare tempestivamente all'interessato l'acquisizione di tutti gli atti di assenso richiesti.
In caso di presentazione contestuale della comunicazione e dell'istanza di acquisizione di tutti gli atti di assenso necessari, è possibile dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito positivo della conferenza di servizi (Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 147, com. 27).
I lavori oggetto della segnalazione certificata di inizio attività sono immediatamente eseguibili dalla data di presentazione se la segnalazione certificata di inizio attività è completa della documentazione prevista.
La segnalazione certificata di inizio attività vale tre anni dalla data di presentazione e alla conclusione dei lavori deve essere presentata la comunicazione di fine lavori (Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 145, com. 5).
Il calcolo degli eventuali oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione (complessivamente contributo di costruzione) deve essere allegato alla segnalazione certificata di inizio attività.
Il pagamento deve essere effettuato con le modalità previste dalle vigenti normative. Il Comune può comunque richiedere eventuali integrazioni. Il contributo di costruzione, è corrisposto al Comune al momento della presentazione della segnalazione (Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 190, com. 1), a meno che non sia applicata una rateizzazione.