Il permesso di costruire è l’atto necessario per eseguire gli interventi che incidono sulle risorse essenziali del territorio indicati dalla Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 134, com. 1:
- interventi di nuova edificazione che comportino la trasformazione permanente di suolo inedificato
- installazione di manufatti, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili, che non siano diretti a soddisfare esigenze temporanee; fanno eccezione le installazioni in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore
- installazione di manufatti per l’attività agricola amatoriale, per il ricovero di animali domestici e per esigenze venatorie
- installazione di serre e manufatti temporanei per un periodo superiore a due anni e installazione di manufatti non temporanei, comprese le serre fisse, che comporti trasformazioni permanenti sul suolo
- opere di urbanizzazione primaria e secondaria da parte di soggetti diversi dal comune
- infrastrutture e impianti, anche per pubblici servizi, con trasformazione permanente di suolo inedificato. Sono comprese torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e ripetitori per i servizi di telecomunicazione
- realizzazione di depositi merci o materiali e impianti per attività produttive all'aperto che comportino trasformazione permanente del suolo inedificato
- interventi di ristrutturazione urbanistica
- addizioni volumetriche agli edifici esistenti realizzate con ampliamento volumetrico all'esterno della sagoma esistente
- interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva
- ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, attraverso interventi di ricostruzione con modifica di sagoma, in area sottoposta a vincolo ai sensi del Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42
- interventi di sostituzione edilizia
- piscine e impianti sportivi, ad uso pertinenziale privato, che comportano la trasformazione permanente di suolo inedificato.
Approfondimenti
In alternativa alla SCIA, può essere richiesto il permesso di costruire per (Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 135, com. 5):
- interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all’adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche se comportano aumento dei volumi esistenti oppure deroga agli indici di fabbricabilità
- interventi di manutenzione straordinaria che coinvolgono le strutture degli edifici
- interventi di restauro e di risanamento conservativo che coinvolgono le strutture degli edifici
- interventi di ristrutturazione edilizia conservativa compresi compresi gli interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi
- interventi pertinenziali che comportano la realizzazione di un volume aggiuntivo non superiore al 20 per cento della volumetria complessiva dell’edificio all’interno del resede di riferimento o in aderenza all'edificio principale. E' compresa la demolizione di volumi secondari che fanno parte di una stesso organismo edilizio e la loro ricostruzione all’interno del resede di riferimento e i volumi tecnici sulla copertura dell'edificio principale
- installazione di manufatti per l’attività agricola amatoriale, per il ricovero di animali domestici e per esigenze venatorie.
In questi casi la violazione della disciplina urbanistico-edilizia resta comunque soggetta all'applicazione delle sanzioni per interventi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività.
È possibile richiedere il permesso in sanatoria per gli interventi già realizzati, se sono conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della presentazione della domanda, sia al momento della realizzazione (Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 209, com. 1).
In questo caso il rilascio del permesso è subordinato al pagamento di una oblazione pari a quella prevista dalla Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 209, com. 5.
Dalla data di rilascio del permesso di costruire il committente ha un anno di tempo per iniziare i lavori. La comunicazione di inizio lavori è obbligatoria ai sensi della Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 133.
I lavori devono essere conclusi entro tre anni dalla data d'inizio. Alla conclusione dei lavori deve essere presentata la comunicazione di fine lavori (Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 149, com. 1).
Quando viene rilasciato il permesso di costruire è stabilito l'ammontare dei contributi di costruzione per gli interventi non a titolo gratuito. Il provvedimento di determinazione dei contributi di costruzione è adottato dal dirigente responsabile sulla base delle vigenti disposizioni di legge e delle tariffe stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale (oggetto di revisione al massimo ogni tre anni).
Il pagamento deve essere effettuato con le modalità previste dalle vigenti normative. Il contributo di costruzione, è corrisposto al Comune all'atto del ritiro del permesso di costruire (Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 190, com. 1), a meno che non sia applicata una rateizzazione.