Comunicare l'inizio dei lavori per interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)

Comunicare l'inizio dei lavori per interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)

Per l’esecuzione di interventi non riguardanti le parti strutturali che non rientrano nell'attività edilizia libera e che non sono soggetti a permesso di costruire o a segnalazione certificata di attività, l’interessato deve presentare comunicazione di inizio lavori asseverata (Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 136, com. 4).

Si tratta delle seguenti attività:

  • gli interventi di manutenzione straordinaria che non comportano mutamenti rilevanti della destinazione d'uso e non riguardano parti strutturali dell’edificio né i prospetti, compresa l’apertura di porte interne e la modifica di pareti interne, le opere e le modifiche necessarie per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici o per determinare il frazionamento o l'accorpamento delle unità immobiliari
  • gli interventi di restauro e di risanamento conservativo che non comportano mutamenti rilevanti della destinazione d'uso e non riguardano parti strutturali dell’edificio
  • la realizzazione di manufatti pertinenziali senza rilevanza strutturale che non comportano l'interessamento delle parti strutturali dell’edificio principale
  • mutamenti della destinazione d'uso senza opere, nella stessa categoria funzionale, quando previsti dalla normativa comunale
  • le opere di reinterro e scavo non connesse all'attività edilizia o alla conduzione dei fondi agricoli e che non riguardano la coltivazione di cave e torbiere
  • le occupazioni di suolo per esposizione o deposito di merci o materiali che non comportino trasformazione permanente del suolo stesso
  • ogni altra trasformazione attuata per mezzo di opere edilizie che non sia soggetta a permesso di costruire e segnalazione certificata di inizio attività e purché non vi sia interessamento delle parti strutturali dell'edificio.

La comunicazione deve essere asseverata da un tecnico abilitato che dichiara che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi, che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non interessano le parti strutturali dell'edificio.

Approfondimenti

Acquisizione delle autorizzazioni preliminari all'intervento edilizio

Prima della presentazione, l'interessato può chiedere allo sportello unico di acquisire le autorizzazioni preliminari all'intervento edilizio (Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 147, com. 2-bis).  In questo caso si tratta di CILA condizionata, e sarà lo sportello unico a comunicare tempestivamente all'interessato l'acquisizione di tutti gli atti di assenso richiesti.

In caso di presentazione contestuale della comunicazione e dell'istanza di acquisizione di tutti gli atti di assenso necessari, è possibile dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito positivo della conferenza di servizi (Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 147, com. 2-bis).

Sanzione per mancata comunicazione

La mancata comunicazione asseverata dell’inizio dei lavori comporta una sanzione pecuniaria di 1.000,00 €.

L’importo della sanzione è ridotto di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.

Inizio e fine dei lavori

Se la comunicazione non riguarda opere già realizzate o interventi già iniziati, i lavori dovranno iniziare nel giorno indicato all'interno della modulistica.

A conclusione dei lavori, può essere presentata la comunicazione di fine lavori.

Versamento del contributo di costruzione

Il calcolo degli eventuali oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione (complessivamente contributo di costruzione) deve essere allegato alla CILA.

Il pagamento deve essere effettuato con le modalità previste dalle vigenti normative. Il Comune può comunque richiedere eventuali integrazioni. Il contributo di costruzione, è corrisposto al Comune al momento della presentazione della comunicazione (Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 190, com. 1), a meno che non sia applicata una rateizzazione.

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Aree tematiche: Casa
Sezioni: Istanze edilizie

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Ultimo aggiornamento: 18/07/2024 20:01.05